Onorevoli Colleghi! - La sentenza n. 278 del 27 giugno 1995, della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'infondatezza della questione di incostituzionalità, sollevata dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennità operativa nella base di computo dell'indennità di buonuscita, ha determinato una inversione di orientamento nei giudicati del Consiglio di Stato fin allora favorevoli ai ricorrenti che avevano invocato il diritto a vedersi riconoscere nella buonuscita la predetta indennità, con il risultato che centinaia di dipendenti hanno già riscosso la riliquidazione comprendente l'inclusione dell'indennità operativa, mentre i rimanenti ricorrenti, e coloro che in avvenire cesseranno dal servizio, non potranno avere tale diritto.
      Infatti la Corte, pur ammettendo l'opportunità di integrare l'elencazione degli emolumenti utili al computo dell'indennità di buonuscita, prevista dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, con l'indennità operativa stante la sua natura retributiva, ha affermato che il carattere pensionabile dell'indennità in parola non implica che la stessa debba essere necessariamente inclusa nel trattamento di fine rapporto.

 

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      È del tutto evidente che la soluzione dell'annosa questione va perseguita in via legislativa come, peraltro, già sperimentato per l'inclusione nella base di computo della buonuscita dell'indennità integrativa speciale (legge 29 gennaio 1994, n. 87). Un'iniziativa in tal senso troverebbe certamente più idonea collocazione nel più vasto provvedimento che si rende necessario per l'estensione al personale militare (come per altre particolari categorie di personale non contrattualizzate) della disciplina privatistica del trattamento di fine rapporto, introdotta dalla legge di riforma previdenziale 8 agosto 1995, n. 335, per i pubblici dipendenti.
      Si è tuttavia predisposta la presente proposta di legge che ricalca la struttura normativa della citata legge n. 87 del 1994. Essa si compone di sette articoli recanti le previsioni di seguito sintetizzate.
      L'articolo 1 stabilisce che le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 78 del 1983, e l'indennità pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, vanno computate nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
      L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, l'assoggettamento delle indennità di cui trattasi alla contribuzione vigente a carico del personale iscritto alla gestione ENPAS dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e fissa le modalità di recupero di tale contribuzione.
      Il comma 2 impone alle amministrazioni competenti il versamento del contributo a loro carico all'ente previdenziale.
      Il comma 3 introduce un meccanismo di calcolo idoneo a ricomprendere nell'indennità di buonuscita le differenti misure delle indennità operative di cui alla legge n. 78 del 1983, percepite nel corso del servizio in ragione della differente operatività delle diverse situazioni di impiego.
      Il comma 4 dispone che il contributo dovuto dai dipendenti cessati dal servizio nell'ultimo decennio (atteso il riferimento al principio della prescrizione ordinaria) sia calcolato avuto riguardo alle indennità spettanti nel suddetto decennio per il grado, livello o posizione giuridica rivestiti all'atto del collocamento in congedo.
      Il comma 5 esclude che i recuperi delle contribuzioni e le riliquidazioni possano essere gravati degli interessi e della rivalutazione monetaria.
      Il comma 6 prevede che le indennità in parola siano computate nella base contributiva per le future domande di riscatto.
      L'articolo 3, ai commi 1 e 2, sancisce, subordinandola a specifica richiesta dell'interessato, l'applicazione della legge anche al personale che è cessato dal servizio nell'ultimo decennio e ai superstiti, nonché a coloro per i quali non si siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti con l'ente di previdenza inerenti alla liquidazione del trattamento di buonuscita.
      Il comma 3 fissa il calendario delle riliquidazioni della buonuscita dovuta al personale già cessato dal servizio con l'inclusione delle indennità in questione.
      L'articolo 4 dispone l'estinzione dei giudicati pendenti aventi per oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle predette indennità e il decadimento degli effetti dei provvedimenti giudiziali non definitivi.
      L'articolo 5 prevede l'assunzione da parte dello Stato delle spese sostenute dall'ente di previdenza per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla nuova base di computo ai soggetti già cessati dal servizio e ai loro superstiti.
          L'articolo 6 indica gli oneri finanziari. La spesa prevista è stata quantificata sulla base di una valutazione, che prevede il collocamento a riposo, in ciascun anno, di un trentesimo del personale in servizio attivo, pari a circa 300 ufficiali, 1.000 sottufficiali e 150 appuntati e carabinieri, e l'attribuzione a ciascuna unità di personale di una cifra media di circa 7.230 euro per gli ufficiali, di circa 4.648 euro per i sottufficiali e di circa 5.164 euro per gli appuntati e carabinieri.
      L'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
 

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